Regolamento›Capo II
Art. 126
In vigore dal 8 mag 1887
Compila, custodisce, e tiene in corrente l'inventario dei mobili e delle suppellettili d'ogni genere esistenti tanto nel collegio, quanto negli uffici dell'amministrazione, introducendovi a tempo le occorrenti variazioni. Notifica alla fine dell'anno le risultanze di carico e scarico e determina il deperimento degli effetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-126