Regolamento›Capo II
Art. 123
In vigore dal 8 mag 1887
I sorveglianti di campagna devono, nel raggio della rispettiva loro sezione, portare la più oculata vigilanza sui fondi e sui fabbricati, sulle ragioni d'acqua e sugli edifici detti di campagna, sulle servitù, sulle piantagioni, prendendo all'atto della consegna e riconsegna minuta informazione dello stato d'ogni cosa; badare che gli affittuari adempiano esattamente gli obblighi e le condizioni dei contratti, indicare il bisogno di riparazioni o di costruzioni dove che si manifesti; assistere ai lavori relativi, a tenerne le opportune note; curare con ogni mezzo d'impedire la manomissione delle proprietà del collegio e la violazione dei suoi diritti.
Devono poi sotto loro responsabilità riferire immediatamente all'ingegnere agente qualunque novità, qualunque inosservanza, anche più lieve, dei patti locatizii, qualunque emergenza e di qualsivoglia natura si presenti entro la zona affidata alla loro sorveglianza.
Sono ancora inoltre tenuti di ricapitare le lettere e i pieghi d'ufficio ai rispettivi indirizzi entro i confini del territorio patrimoniale del collegio, di eseguire tutte quelle incombenze che sono loro commesse dall'ingegnere-agente e di osservare fedelmente le speciali istruzioni che sono loro comunicate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-123