RegolamentoCapo II

Art. 120

In vigore dal 8 mag 1887
Nella sua qualità di agente, l'ingegnere di campagna eseguisce le deliberazioni e gli ordini del consiglio, ed ha la direzione dei sorveglianti di campagna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-120

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