Regolamento›Capo II
Art. 118
In vigore dal 8 mag 1887
L'ingegnere di campagna ha la sorveglianza e la responsabilità tecnica su tutto il patrimonio del collegio fuori della città di Pavia. È quindi tenuto a prendere esatta cognizione del patrimonio immobile, dei diritti e delle ragioni di qualsivoglia natura delle servitù attive e passive al patrimonio stesso inerenti, e ad informarsene così minutamente da poter rispondere ad ogni bisogno.
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