Regolamento›Capo II
Art. 119
In vigore dal 8 mag 1887
Compila tutti i progetti delle affittanze coi capitolati e le perizie relative; allestisce i preventivi delle opere di riparazione occorrenti in campagna; propone progetti di miglioramenti agricoli, di condotte d'acqua, di costruzioni rurali d'ogni sorta e ne erige le perizie; rileva le planimetrie e i tipi, compila i capitolati d'appalto per aste pubbliche o per licitazioni private, e sorveglia accuratamente la esecucuzione delle opere; prepara le ricognizioni livellarie e le perizie per l'affrancazione o la vendita delle enfiteusi, per l'accertamento dei laudemi; notifica i trapassi dei beni enfiteutici e propone le variazioni nel loro stato a norma delle investiture; redige le perizie per le piante da abbattersi; vigila l'esercizio delle ragioni d'acqua e delle servitù, curando che il patrimonio non si aggravi di servitù nuove, e si liberi invece da quelle che abusivamente esistessero; sorveglia il fedele adempimento dei patti locatizi; prende i provvedimenti d'urgenza per impedire o menomare danni alla proprietà ed ai diritti del collegio cagionati da forza maggiore o da altra causa riferendone immediatamente al consiglio, rivede e liquida i conti degli assuntori di opere e dei fornitori di oggetti deferiti alla sua ispezione; tiene in buon ordine e sempre in corrente i registri di carico e scarico delle piante atterrate a norma dei capitolati d'affitto, dei legnami da costruzione, delle masserizie ed attrezzi di qualunque sorta affidati alla sua custodia e ne rassegna il rendiconto in fine d'anno; disimpegna infine tutte le incombenze che gli sono commesse dal consiglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-119