Art. 13
In vigore dal 17 feb 1887
La Commissione esaminatrice si compone di un membro del Consiglio, del direttore e degli insegnanti delle materie sulle quali versa l'esame.
L'esito dell'esame s'indica con punti dall'uno al dieci; al numero sei corrisponde l'idoneità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-13;4280#art-13