Art. 14
In vigore dal 17 feb 1887
Superato felicemente l'esame, l'allievo ha diritto ad un attestato nel quale sia dichiarato avere egli frequentato con profitto, ovvero con molto profitto i corsi della scuola d'arte applicata.
La nota con profitto corrisponde ai punti 6, 7 e 8, quella con molto profitto ai punti 9 e 10.
Sarà inoltre indicato nell'attestato il numero dei punti ottenuti in relazione alla totalità dei punti disponibili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-13;4280#art-14