Art. 17
In vigore dal 17 feb 1887
Nel primo impianto sarà nominato il direttore, un assistente ed il bidello per attuare il primo corso d'insegnamento di cui all' o negli anni successivi, quando il numero degli alunni o la distribuzione delle materie lo richiederanno, si procederà alla nomina di un altro assistente.
Conseguentemente la spesa di mantenimento, di che all', si limiterà alla somma annuale di lire 4200 fintantochè non siano attuati anche il 2° e 3° corso d'insegnamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-13;4280#art-17