Art. 12

In vigore dal 17 feb 1887
Nella seconda quindicina di luglio hanno luogo gli esami di promozione e quelli finali. Nella prima quindicina di ottobre hanno luogo gli stessi esami per coloro che non fossero stati approvati o che non avessero potuto presentarsi nel luglio precedente. Gli esami di promozione verseranno sulle materie insegnate nel rispettivo anno scolastico. Gli esami finali e di licenza si estenderanno alle materie insegnate durante tutti gli anni di corso, con prevalenza però a quelle dell'ultimo anno, e particolarmente a quelle che hanno speciale attinenza all'arte o mestiere a cui il giovane si è dedicato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-13;4280#art-12

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