Art. 10

In vigore dal 17 feb 1887
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la immediata vigilanza del direttore. Ognuno di essi dovrà assegnare mensilmente agli alunni, in ragione del maggiore o minore profitto da essi ritratto, una nota di merito che sarà scritta in apposito registro presso la Direzione e della quale sarà tenuto conto negli esami.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-13;4280#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo