Art. 6
In vigore dal 17 feb 1887
Il Governo della Scuola è commesso ad un Consiglio dirigente, composto dì tre delegati, dei quali uno è nominato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; uno dalla provincia ed uno dal municipio: essi durano in ufficio tre anni, ma possono essere riconfermati.
Il Consiglio sceglie nel suo seno il presidente.
Il direttore della Scuola fa parte del Consiglio in qualità di segretario con semplice voto consultivo.
Il Consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-13;4280#art-6