Art. 3
In vigore dal 17 feb 1887
Non sono ammessi alla Scuola allievi di età inferiore a 12 anni compiuti. Essi dovranno presentare il certificato di esame felicemente superato nella 3ª elementare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-13;4280#art-3