Art. 2
In vigore dal 17 feb 1887
La spesa di mantenimento è stabilita in lire 5000.
Sarà sostenuta dal Ministero di Agricoltura, Industria o Commercio e dal Municipio di Pesaro ciascuno per due quinti, e dalla provincia di Pesaro e Urbino per un quinto.
La spesa di primo stabilimento della Scuola è fissata in lire 2000, e sarà sostenuta dai tre enti sopraindicati nella stessa proporzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-13;4280#art-2