Art. 2

In vigore dal 17 feb 1887
La spesa di mantenimento è stabilita in lire 5000. Sarà sostenuta dal Ministero di Agricoltura, Industria o Commercio e dal Municipio di Pesaro ciascuno per due quinti, e dalla provincia di Pesaro e Urbino per un quinto. La spesa di primo stabilimento della Scuola è fissata in lire 2000, e sarà sostenuta dai tre enti sopraindicati nella stessa proporzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-13;4280#art-2

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