Art. 8

In vigore dal 17 feb 1887
Spetta al Consiglio direttivo: a) formulare il regolamento interno della Scuola e sottoporlo all'approvazione del Ministero; b) proporre all'approvazione del Ministero stesso la determinazione del numero e degli stipendi degli insegnanti, la nomina e, quando ne è il caso, la revoca o sospensione degl'insegnanti medesimi; c) deliberare al principio di ogni anno i programmi degl'insegnamenti e gli orari. A questi lavori del Consiglio parteciperà, con voto consultivo, ogni insegnante della Scuola per la parte che lo riguarda; d) redigere e presentare al Ministero nei primi due mesi, dopo la chiusura dell'anno scolastico, una completa relazione sull'andamento della Scuola, accompagnata dai programmi, dagli orari e dal bilancio consuntivo; e) Votare il bilancio presuntivo della Scuola e curarne la gestione. f) Stabilire i tempi e le modalità degli esami finali e nominare la Commissione esaminatrice, salvo il disposto degli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-13;4280#art-8

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