Art. 9
In vigore dal 17 feb 1887
Al direttore spetta di fare eseguire le deliberazioni del Consiglio, di sorvegliare l'andamento della scuola e di provvedere alla conservazione del locale e del materiale scolastico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-13;4280#art-9