Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 17 feb 1887
Al direttore spetta di fare eseguire le deliberazioni del Consiglio, di sorvegliare l'andamento della scuola e di provvedere alla conservazione del locale e del materiale scolastico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-13;4280#art-9