Art. 16

In vigore dal 17 feb 1887
Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, si riserva: a) Di far visitare la Scuola, ogni qualvolta ne ravvisi la convenienza, dagli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale o da altre persone di sua fiducia; b) Di sospendere temporaneamente o definitivamente il sussidio di cui all', qualora non fossero osservate le disposizioni del presente statuto o le ispezioni dimostrassero che la Scuola non dà risultati soddisfacenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-13;4280#art-16

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