Art. 18

In vigore dal 17 feb 1887
Al concorso dello Stato nelle spese della scuola sarà provveduto coi fondi inscritti nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ai capitoli 37 e 75 del corrente esercizio 1886-87; e per gli anni successivi coi fondi che saranno stanziati nei capitoli corrispondenti del bilancio stesso. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 gennaio 1887. UMBERTO. Grimaldi. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-13;4280#art-18

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