Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 17 feb 1887
La Commissione esaminatrice si compone di un membro del Consiglio, del direttore e degli insegnanti delle materie sulle quali versa l'esame. L'esito dell'esame s'indica con punti dall'uno al dieci; al numero sei corrisponde l'idoneità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-13;4280#art-13