Capo III

Art. 24

In vigore dal 11 giu 1885
Il fondo speciale potrà essere impegnato pel servizio di prestiti o come corrispettivo di concessioni riguardanti le opere alla cui esecuzione il fondo stesso è destinato; ma non potrà mai essere adoperato per altri usi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-24

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