Capo III

Art. 25

In vigore dal 11 giu 1885
I progetti di tutti i lavori occorrenti, sia per la costruzione di nuove opere straordinarie nei rapporti di 4ª classe, sia per il mantenimento dei medesimi, saranno a richiesta dei comuni o delle associazioni di comuni, compilati dagli uffici del Genio civile, e dovranno sempre essere approvati, i primi dal Ministero dei Lavori Pubblici, gli altri dai prefetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-25

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