Capo III
Art. 20
In vigore dal 11 giu 1885
La situazione dei fari e fanali, la loro portata, i colori ed i caratteri distintivi della luce saranno fissati dal Ministero dei Lavori Pubblici, senza l'autorizzazione del quale non potranno poi essere mutati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-20