Capo III

Art. 22

In vigore dal 11 giu 1885
Per intraprendere la costruzione di nuovi porti di 4ª classe o di nuove opere straordinarie occorrenti all'ampliamento ed alla sistemazione dei medesimi, sarà udito il parere del Consiglio provinciale dopo l'assenso dei Consigli dei comuni interessati, i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi del loro contributo nella spesa necessaria. Ai comuni stessi dovrà essere data preventivamente comunicazione dei relativi progetti d'arte. Si reputano assenzienti quei comuni i quali, entro due mesi dalla data della notificazione loro fatta, non abbiano prodotte opposizioni ed osservazioni in contrario. Le opposizioni saranno risolute dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-22

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