Capo III
Art. 27
In vigore dal 11 giu 1885
Il concorso dello Stato e delle provincie nelle spese per le nuove opere straordinarie accennate dall' della presente legge, sarà obbligatorio soltanto per quelle delle quali il Ministero dei lavori pubblici abbia riconosciuto la necessità o la utilità.
Nondimeno il comune, o i comuni interessati avranno facoltà di far eseguire a loro cura anche le altre opere, servendosi delle entrate indicate ai paragrafi a, b, e, f, e di quelle del paragrafo d, purchè le provincie siano disposte ad accordare il loro concorso.
Anche quando lo Stato non concorra nella spesa, i progetti esecutivi dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-27