Capo III

Art. 31

In vigore dal 11 giu 1885
Sarà data annualmente comunicazione della liquidazione delle spese ai comuni interessati, i quali dovranno versare la quota risultante a loro debito nella cassa del Consorzio, salvi gli effetti del conto finale, quando si tratti di opere nuove. Le controversie che potessero insorgere a proposito delle liquidazioni saranno risolute dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato; ma non potranno sospendere il pagamento della quota determinata dall'impugnata liquidazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-31

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo