Capo III
Art. 31
In vigore dal 11 giu 1885
Sarà data annualmente comunicazione della liquidazione delle spese ai comuni interessati, i quali dovranno versare la quota risultante a loro debito nella cassa del Consorzio, salvi gli effetti del conto finale, quando si tratti di opere nuove.
Le controversie che potessero insorgere a proposito delle liquidazioni saranno risolute dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato; ma non potranno sospendere il pagamento della quota determinata dall'impugnata liquidazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-31