Capo V

Art. 36

In vigore dal 11 giu 1885
Alla polizia dei porti e spiaggie provvede il Codice della marina mercantile, ferma la competenza del Ministero dei Lavori Pubblici per quanto riguarda la parte tecnica nei porti non esclusivamente militari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-36

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