Capo IV
Art. 34
In vigore dal 11 giu 1885
Le spese occorrenti per la erezione, illuminazione e manutenzione dei fari e fanali stabiliti presso i porti di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe della seconda categoria per farne conoscere la posizione e l'entrata, sono a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, come le altre spese del relativo porto, e nella medesima proporzione.
Nello stesso modo si sostengono le spese per i fanali sulle calate interne dei porti, ogni volta che non siano a carico dei comuni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-34