Capo VI

Art. 38

In vigore dal 11 giu 1885
Per le opere in costruzione nei porti ora di 4ª classe, i comuni più interessati avranno facoltà di promuovere la costituzione di Consorzi fra i comuni che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto, con le stesse norme stabilite dalla presente legge.
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