Capo VI

Art. 39

In vigore dal 11 giu 1885
Nulla è innovato rispetto alla competenza delle spese per tutte le opere marittime antecedentemente approvate da leggi speciali, fino alla concorrenza della somma assegnata dalle leggi stesse, e così pure per le opere che siano in costruzione nei porti, che trovansi presentemente inscritti nella quarta classe, per le quali lo Stato continuerà a corrispondere i sussidi promessi a termini di legge.
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