Capo III
Art. 29
In vigore dal 11 giu 1885
Entro un triennio dalla pubblicazione della presente legge, sulla proposta del comune più interessato, ed in mancanza, anche di ufficio, il prefetto della provincia, uditi i comuni che intende obbligare al concorso ed il parere della Intendenza di finanza, dell'ufficio del Genio civile, nonché la Deputazione provinciale, provvederà con decreto motivato, seguendo le norme stabilite dal quarto paragrafo dell' alla designazione dei comuni interessati ed alla determinazione delle rispettive quote di concorso per ciascun porto o spiaggia.
Ancorchè vi sia interesse di comuni appartenenti a diverse provincie, provvederà per tutti il prefetto della provincia in cui trovasi il porto, udito in tal caso il parere delle Deputazioni provinciali delle diverse provincie a cui appartengono i comuni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-29