Capo II
Art. 8
In vigore dal 11 giu 1885
Le spese a carico delle provincie e dei comuni pei porti di prima, seconda e terza classe saranno fra loro ripartite nel modo seguente:
Una metà a carico della provincia in cui il porto è situato col concorso delle provincie che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto;
Una metà a carico del comune in cui il porto è situato col concorso dei comuni che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto.
Sono da riguardarsi come provincie e comuni che abbiano interesse alla conservazione ed al miglioramento dei porti, e che dai medesimi ritraggono beneficio, quelli i quali se ne servono per la esportazione dei loro prodotti agricoli ed industriali e la importazione delle derrate e di qualsivoglia altro prodotto per uso e consumo dei rispettivi abitanti.
Le quote a carico di più provincie o di più comuni si ripartiranno in proporzione del beneficio che ognuno di essi ritrae dal porto per dirette relazioni commerciali, tenuto conto del principale dei tributi diretti, della popolazione e della distanza dal medesimo e saranno fissate dal decreto Reale di cui all' della presente legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-8