Capo II

Art. 8

In vigore dal 11 giu 1885
Le spese a carico delle provincie e dei comuni pei porti di prima, seconda e terza classe saranno fra loro ripartite nel modo seguente: Una metà a carico della provincia in cui il porto è situato col concorso delle provincie che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto; Una metà a carico del comune in cui il porto è situato col concorso dei comuni che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto. Sono da riguardarsi come provincie e comuni che abbiano interesse alla conservazione ed al miglioramento dei porti, e che dai medesimi ritraggono beneficio, quelli i quali se ne servono per la esportazione dei loro prodotti agricoli ed industriali e la importazione delle derrate e di qualsivoglia altro prodotto per uso e consumo dei rispettivi abitanti. Le quote a carico di più provincie o di più comuni si ripartiranno in proporzione del beneficio che ognuno di essi ritrae dal porto per dirette relazioni commerciali, tenuto conto del principale dei tributi diretti, della popolazione e della distanza dal medesimo e saranno fissate dal decreto Reale di cui all' della presente legge.
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