Capo II

Art. 11

In vigore dal 11 giu 1885
Non sono obbligatorie per lo Stato le nuove opere straordinarie che occorressero per le formazioni di nuovi bacini di porto, nelle insenature, nelle rade o nelle spiaggie finora sprovvedute delle opere marittime di cui all' della presente legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-11

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