Capo II

Art. 10

In vigore dal 11 giu 1885
Gli elenchi delle provincie e dei comuni chiamati a concorrere nelle spese dei porti delle prime tre classi, con le quote a ciascuno assegnate, saranno comunicati ai Consigli delle provincie e dei comuni interessati perché possano fare le loro osservazioni. Si reputeranno assenzienti quelle provincie e quei comuni che nel termine di tre mesi dalla data della notificazione non abbiano prodotto opposizioni od osservazioni in contrario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-10

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