Capo II
Art. 7
In vigore dal 11 giu 1885
Le spese di qualunque natura occorrenti ai porti della seconda categoria sono sostenute:
Pei porti di prima classe in ragione dell'ottanta per cento dallo Stato e del venti per cento dalle provincie e dai comuni;
Pei porti di seconda classe nei quali la quantità delle merci imbarcate e sbarcate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio superi le centomila tonnellate in ragione del settanta per cento dallo Stato e del trenta per cento dalle provincie e dai comuni, ed in ragione del sessanta dallo Stato e del quaranta dalle provincie e dai comuni per gli altri;
Pei porti di terza classe in ragione del quaranta per cento dallo Stato e del sessanta per cento dalle provincie e dai comuni;
Pei porti di quarta classe dai comuni e dalle associazioni di comuni che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione delle opere, costituiti in consorzio con le norme stabilite dalla presente legge.
Nelle spese occorrenti per nuove opere straordinarie, o per opere di miglioramento nei porti di quarta classe, lo Stato concorre in ragione del trenta per cento e la provincia del dieci.
I canali esterni ed interni, che interessano la navigazione generale, eccetto pei secondi i tratti di armatura delle foci e quelli destinati alle operazioni di commercio, sono assimilati per la competenza delle spese alle opere di cui all'art. 93 della precitata legge 20 marzo 1865.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-7