Capo II

Art. 6

In vigore dal 11 giu 1885
Pei porti e le spiaggie di prima categoria le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio e quelle per la difesa militare e la sicurezza dello Stato sono a carico esclusivo dello Stato. Occorrendovi lavori interessanti il commercio, la competenza delle spese si regolerà come pei porti cui potrà quello scalo essere assimilato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-6

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