Capo I

Art. 1

In vigore dal 9 ott 2010
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 16 luglio 1884, n. 2518 (Serie 3ª), colla quale all' è autorizzato il Nostro Governo a raccogliere e pubblicare in un testo unico le disposizioni della legge stessa e le altre del titolo IV, porti, spiaggie e fari, della legge organica 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, che, non essendo state modificate dalla recente o non trovandosi in opposizione della medesima, continueranno ad aver vigore. Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato il seguente testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518 (Serie 3ª), colle disposizioni del titolo IV, porti, spiaggie e fari, della preesistente 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, dalla nuova legge non modificate, o che, non trovandosi in opposizione colla stessa, continueranno ad aver vigore. . ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-1

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