Capo II

Art. 5

In vigore dal 11 giu 1885
Sono opere che riguardano i porti, i fari e le spiaggie: a) I moli di ridosso ed i frangi-onde che proteggono gli ancoraggi; b) I moli e le dighe, le gettate o scogliere che regolano la foce e proteggono le sponde dei porti-canali; c) Le ripe artificiali, banchine, scali, darsene mercantili, macchine fisse da alberare o scaricar navi; d) Gli argini e moli di circondario per difendere i porti dalle alluvioni e dagli interrimenti; e) I bacini di deposito d'acque atte a produrre correnti artificiali per tener sgombre le foci dei porti-canali; f) I canali di deviazione e gli smaltitoi per liberare i porti dai depositi e dalle infezioni; g) Gli scali e bacini da costruzione o riparazione di navi; h) Le escavazioni della bocca, del bacino o dei canali dei porti; i) I fari, le torri a segnali ed altri fabbricati ad uso del servizio tecnico, amministrativo e di polizia dei porti; k) I gavitelli ed altri segnali fissi e mobili destinati a guida o ad ormeggio dei bastimenti; l) Ogni altra opera il cui scopo sia mantenere profondo e spurgato un porto, facilitarne lo accesso e l'uscita ed aumentarne la sicurezza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-5

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