Art. 11
Capo II

Art. 11

11 / 40
In vigore dal 11 giu 1885
Non sono obbligatorie per lo Stato le nuove opere straordinarie che occorressero per le formazioni di nuovi bacini di porto, nelle insenature, nelle rade o nelle spiaggie finora sprovvedute delle opere marittime di cui all' della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-11