Capo II
Art. 11
11 / 40In vigore dal 11 giu 1885
Non sono obbligatorie per lo Stato le nuove opere straordinarie che occorressero per le formazioni di nuovi bacini di porto, nelle insenature, nelle rade o nelle spiaggie finora sprovvedute delle opere marittime di cui all' della presente legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-11