Capo III

Art. 23

In vigore dal 11 giu 1885
Alla costruzione delle opere indicate nell'articolo antecedentemente sarà provveduto dai comuni o dalle associazioni di comuni che vi abbiano interesse, con fondi speciali formati da alcune o da tutte le entrate seguenti: a) Col prodotto della tassa supplementare a quella di ancoraggio, stabilita dall' della presente legge; b) Coi proventi che si possono ricavare dall'uso delle spiaggie del mare, date in concessione gratuita ai comuni, ai termini dell'; c) Col concorso dello Stato, in ragione del 30 per cento; d) Col concorso della provincia, in ragione del 10 per cento; e) Con le offerte volontarie; f) Con le somme che dovranno essere fornite dai comuni interessati a compimento del fondo occorrente allo eseguimento delle opere progettate. I proventi a e b vanno a beneficio comune degl'interessati alle opere da eseguirsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-23

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