Capo III
Art. 23
In vigore dal 11 giu 1885
Alla costruzione delle opere indicate nell'articolo antecedentemente sarà provveduto dai comuni o dalle associazioni di comuni che vi abbiano interesse, con fondi speciali formati da alcune o da tutte le entrate seguenti:
a) Col prodotto della tassa supplementare a quella di ancoraggio, stabilita dall' della presente legge;
b) Coi proventi che si possono ricavare dall'uso delle spiaggie del mare, date in concessione gratuita ai comuni, ai termini dell';
c) Col concorso dello Stato, in ragione del 30 per cento;
d) Col concorso della provincia, in ragione del 10 per cento;
e) Con le offerte volontarie;
f) Con le somme che dovranno essere fornite dai comuni interessati a compimento del fondo occorrente allo eseguimento delle opere progettate.
I proventi a e b vanno a beneficio comune degl'interessati alle opere da eseguirsi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-23