Capo III

Art. 19

In vigore dal 7 set 1921
Sono obbligatorie pei comuni, o per le associazioni di comuni che abbiano interesse al miglioramento ed alla conservazione dei porti di quarta classe, le spese: 1° per il mantenimento dei porti naturali o difesi da moli o da scogliere e di tutte quelle altre opere d'arte che servono a facilitare l'approdo ed a rendere sicuro l'ancoraggio nei porti e nelle spiaggie; 2° per il mantenimento delle calate, banchine, sbarcatoi, delle boe e colonnette per ormeggiare e tonneggiare i bastimenti, nonché delle torri, degli apparecchi lenticolari ed altri ordigni per l'illuminazione dei porti e dei moli e delle banchine dei medesimi; 3° potranno essere dichiarate inoltre obbligatorie le spese per la costruzione di opere nuove, il cui costo non ecceda lire 100,000 quando, dopo udito il parere della Commissione locale e di quella permanente per le opere dei porti, spiaggie e fari, del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e delle Deputazioni provinciali, siano dal Ministero dei Lavori Pubblici riconosciute necessarie per rendere facile l'approdo, sicuro l'ancoraggio, agevole lo sbarco ed imbarco delle merci, o per il collocamento di fari e fanali occorrenti a fare riconoscere il porto e la sua entrata.

Note all'articolo

  • La L. 20 agosto 1921, n. 1177 ha disposto (con l'art. 22, comma 3) che "Il limite di lire 100,000 stabilito al n. 3 dell'articolo 19 del testo unico 2 aprile 1865, n. 3095, per la obbligatorieta' di nuove opere nei porti di quarta classe e' elevato a lire 500,000".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-19

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