Capo III

Art. 21

In vigore dal 11 giu 1885
Le escavazioni che si rendessero necessarie nei porti di 4ª classe potranno, a richiesta dei comuni, essere fatte eseguire dagli stessi accollatari della scavazione dei porti della provincia, per i quali provvede lo Stato. L'importo dei lavori occorrenti, che dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni dei contratti vigenti con lo Stato, sarà dai comuni pagato direttamente agli appaltatori. All'eseguimento dei lavori indicati dallo sarà provveduto a cura del comune o delle associazioni di comuni interessati sotto l'alta sorveglianza dell'ufficio del genio civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-21

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