Art. 24
Capo III

Art. 24

24 / 40
In vigore dal 11 giu 1885
Il fondo speciale potrà essere impegnato pel servizio di prestiti o come corrispettivo di concessioni riguardanti le opere alla cui esecuzione il fondo stesso è destinato; ma non potrà mai essere adoperato per altri usi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-24