Trattato

Art. 8

In vigore dal 24 dic 1867
Nella Repubblica orientale dell'Uruguay non si imporranno altri o maggiori diritti di importazione ai prodotti naturali o dell'industria del Regno d'Italia; nè in questo s'imporranno, ai prodotti naturali o della industria di quella, maggiori od altri diritti d'importazione, che quelli imposti sovra simili articoli provenienti da altri Paesi. Ugualmente non si frapporrà ostacolo o proibizione alcuna all'importazione od esportazione d'ogni articolo proveniente dal suolo o dall'industria del Regno d'Italia o della Repubblica orientale dell'Uruguay, all'entrata ed all'uscita dai porti d'ambi i paesi, che non sia applicabile a qualunque altra Nazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-8

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