Trattato

Art. 6

In vigore dal 24 dic 1867
Ogni sorta di merci ed oggetti di commercio, prodotti naturali o dell'industria della Repubblica orientale dell'Uruguay, o di qualunque altro Paese, che possono essere introdotti legalmente su bastimenti italiani nei porti del Regno d'Italia, potranno egualmente esservi introdotti da bastimenti dello Stato orientale dell'Uruguay, senza dover pagare altri o maggiori diritti, di qualunque denominazione sieno, riscossi in nome od a pro del Governo, delle Autorità locali o di qualunque stabilimento privato, se non quelli che essi pagherebbero introdotti su bastimenti italiani; e reciprocamente si stabilisce lo stesso per questi nei porti della Repubblica orientale dell'Uruguay. La stessa assimilazione reciproca alla bandiera nazionale avrà luogo quanto alla esportazione, senza differenza di destinazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-6

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