Trattato

Art. 5

In vigore dal 24 dic 1867
I bastimenti italiani che entreranno carichi od in zavorra nei porti della Repubblica orientale dell'Uruguay, e reciprocamente i bastimenti orientali che entreranno carichi od in zavorra nei porti degli Stati italiani, qualunque sia la loro portata, la loro provenienza o la loro destinazione, saranno trattati al loro entrare, alla loro uscita e durante il loro soggiorno, sullo stesso piede dei bastimenti della Nazione più favorita, per tutto ciò che riguarda i diritti d'ancoraggio, tonnellaggio, caricamento, scaricamento, pilotaggio, faro, quarantena, patente di sanità, spedizione, e generalmente per tutti i diritti o pesi di qualunque natura, concernenti il bastimento, percepiti sia per conto dello Stato, sia per conto di stabilimenti pubblici o particolari, di compagnie o di corporazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-5

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