Trattato
Art. 9
In vigore dal 24 dic 1867
I bastimenti dell'uno dei due Stati che entreranno nei porti dell'altro, avranno la facoltà di non deporvi o prendervi che una parte del loro carico, e di rendersi in seguito in altri Paesi o scali dello stesso Stato, dov'è permesso il commercio straniero, per completarvi il loro carico o scarico, secondo i Regolamenti vigenti.
Però la navigazione di costa o di cabottaggio è esclusivamente riservata nei due Paesi ai bastimenti nazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-9