Trattato

Art. 12

In vigore dal 24 dic 1867
Nello stesso caso dell'articolo precedente, cioè di guerra di uno dei due Stati contraenti contro una terza Potenza, nessuno dei cittadini o sudditi dell'altro potrà accettare da quella commissione o patenti per agire ostilmente contro il primo, sotto pena d'essere trattato come pirata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-12

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