Trattato
Art. 16
In vigore dal 24 dic 1867
I bastimenti mercantili d'uno dei due Stati, che pel cattivo tempo, o per altri motivi, dovessero rilasciare forzatamente in qualche porto dell'altro, saranno esenti dal pagamento d'ogni qualunque diritto, purchè non facciano operazione alcuna di commercio.
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