Trattato

Art. 11

In vigore dal 24 dic 1867
Nel caso che una delle alte Parti contraenti si trovasse in guerra con una terza Potenza, i cittadini o sudditi dell'altra potranno continuare il loro commercio o navigazione col medesimo Stato, eccettuati soltanto i porti e piazze che fossero bloccati od assediati per mare o per terra; ed affine di rimuovere ogni dubbio in questo caso, resta convenuto che qualunque bastimento della Nazione delle due alte Parti contraenti che si incontrerà diretto ad un porto bloccato, non sarà detenuto nè confiscato, se non che nel caso in cui, dopo una prima notificazione di blocco, inscritta sulle sue carte di bordo dal comandante che lo dirige o chi per esso, tornasse lo stesso bastimento a presentarsi onde tentare di violare il blocco statogli notificato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Autorizza il Governo a dare esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Repubblica orientale dell'Uruguay. — Testo vigente | Portale Normativo