Trattato
Art. 7
In vigore dal 24 dic 1867
Per maggiore chiarezza dei due precedenti articoli, si stabilisce che la concessione in essi fissata sarà la stessa, sia che i bastimenti delle due Nazioni vengano direttamente dai loro porti rispettivi, sia che procedano da porti stranieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-7